Le leggi

PRINCIPI FONDAMENTALI

TITOLO I: DEI BOLLI

TITOLO II: DELLO STUDENTE

TITOLO III: DEL PRINCIPE

TITOLO IV: DELLA BALIA

TITOLO V: DEGLI ORGANI EQUIPOLLENTI

TITOLO VI: DEL SENATO

TITOLO VII: DELLE FERIAE MATRICULARUM

TITOLO VIII: DELL’ACCLAMAZIONE

TITOLO IX: DEL GOLIARDO E DEL MANTELLO

TITOLO X: DEI CANTI

TITOLO XI: DELL’ASTIO

TITOLO XII: DELLE USANZE RADICATE

TITOLO XIII: DELLE CENE

TITOLO XIV: DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI GOLIARDICI STRANIERI

TITOLO XV: DELLE DONNE

TITOLO XVI: DEI DOTTORI

TITOLO XVII: DELLE ASSOCIAZIONI PARAGOLIARDICHE

TITOLO XVIII: DISPOSIZIONI FINALI

PRINCIPI FONDAMENTALI

I) Le Feriae Matricularum Senensium sono una istituzione goliardica libertaria, non democratica, fondata sui bolli.

II) La sovranità appartiene al Principe, che la esercita come gli pare, per tradizione, a bolli.

III) Le Feriae Matricularum sono la goliardia senese. Esse appartengono alla città di Siena, si riconoscono in essa e costituiscono una delle sue più radicate tradizioni.

IV) Le Feriae Matricularum ammettono ed incoraggiano la libertà di pensiero. La manifestazione di tale libero pensiero soggiace tuttavia ai bolli.

V) Le Feriae Matricularum propriamente dette durano l’intero anno solare. Si definiscono altresì Feriae Matricularum gli attuali giorni di festeggiamenti specificati al titolo VII.

VI) Può ”fare le Feriae Matricularum” ogni studente universitario di sesso maschile originario o acquisito chirurgicamente qualunque sia la sua Università di appartenenza, soggiacendo in toto alle leggi che regolano le Feriae Matricularum.

VII) La polemica è il “sale delle Feriae”. [Up ↑]

TITOLO I – DEI BOLLI

Art 1) I bolli sono il fondamento delle Feriae Matricularum.

Art 2) I bolli indicano l’anzianità universitaria dello studente, corrispondendo, ogni bollo, ad un anno accademico.

Art 3) I bolli vanno da un minimo di “punti” – intendendosi come punti il numero zero – fino ad un massimo di “infiniti”. I bolli ripartiscono la gerarchia secondo quanto ai titoli II, III, IV.

Art 4) Ogni bollo viene acquisito al termine delle Feriae Matricularum (vedi tit. VII).

Art 5) Nessuno, nemmeno il più squallido Goliardo esistente, può regredire nel numero dei bolli.

Art 6) I bolli si perdono soltanto con la laurea, cui è equiparata la morte fisica. [Up ↑]

TITOLO II – DELLO STUDENTE

Art 7) E’ studente, (v. P.F. VI), chiunque sia regolarmente iscritto all’Università, indipendentemente dalla facoltà e dalla nazionalità propria o dell’ateneo di appartenenza.

Art 8) Non ci sono limiti di età, tranne quelli imposti dalla decenza.

Art 9) All’interno delle Feriae Matricularum la gerarchia dello studente, partendo dal basso, è la seguente:

  • matricula o minus quam merdam
  • phaseolus
  • antianum o servo pastore
  • laureandus
  • extracursu

Art 10) Lo studente può iniziare a fare le Feriae Matricularum da matricola, ossia al primo anno universitario, o in anni successivi al primo.

Art 11) Lo studente che entra da matricola può essere esentato dal fare il “papiro”. La matricola che spontaneamente faccia il papiro è ben accetta e si pone in evidenza, godendo di blandissimi favoritismi. La matricola può essere obbligata a fare il papiro ad insindacabile giudizio del Principe. Il Principe può, in questo caso, consultare il Capo Papiro in carica.

Art 12) Lo studente che entra in anni successivi al primo deve fare il papiro.

Art 13) La normativa che regola il papiro è la seguente:

  1. il papiro è deciso circa la data, e regolato nel suo svolgimento, dal Capo Papiro in carica, o da un suo delegato.
  2. l’esito del papiro – ammissione o rifiuto – è deciso dagli astanti secondo criteri del tutto arbitrari.
  3. l’esito del papiro deve essere negativo in caso di:
    • cena pessima o immangiabile
    • vino pessimo o imbevibile
  4. l’astio è selvaggio

Quanto non codificato in questa sede è rimesso alle circostanze del momento.

Art 14) Circa coloro che sono iscritti ai corsi para universitari che non conferiscono lauree, bensì diplomi universitari (le c.d. lauree brevi), non esiste attualmente alcuna normativa nè tradizione codificata circa la possibilità di accedere a fare le Feriae Matricularum.
Art 15) La qualifica di studente si perde solo con la laurea o con la mancata iscrizione all’Università per un numero considerevole di anni. [Up ↑]

TITOLO III – DEL PRINCIPE

Art 16) Il Principe, altresì chiamato Princeps Laureandorum, o Prence, è la suprema autorità di comando delle Feriae Matricularum.

Art 17) Il Principe ha infiniti bolli.

Art 18) Il Principe ha poteri in pratica illimitati, salve le leggi presenti in questo testo:

Il Principe non deve:

  • far cessare le Feriae Matricularum
  • far alcunchè possa recare discredito, derisione, danno, agli occhi della cittadinanza o dei non goliardi

Il Principe non dovrebbe: fare cazzate.

Art 19) Il Principe può, a suo insindacabile giudizio, accettare suggerimenti, aiuti, pareri, provenienti dal goliardi.

Art 20) Il Principe deve: far divertire in ogni modo il popolo goliardico, organizzare le attività obbligatorie (tit. VII e VIII).

Art 21) Può essere eletto Principe qualunque Goliardo sia almeno laureando, intendendosi con ciò l’anzianità goliardica di cui al tit. II, ed abbia avuto almeno un contatto carnale di apprezzabile entità con un esponente di sesso sufficientemente diverso da quello maschile.

Art 22) Il Principe è eletto dal Senato secondo quanto al tit. VI.

Art 23) Chi aspira alla carica di Principe deve, entro tempi il più breve possibili, ma comunque dopo lo scoppio dell’ultimo mortaretto dell’ultimo Palio dell’anno solare, chiedere al Principe uscente le stanze, convocando il Senato, qualora quanto detto sopra non sia stato fatto precedentemente da altri aspiranti alla carica di Principe.

Art 24) Le norme per la “presentazione” soggiacciono al capriccio di ciascun aspirante Principe.

Art 25) La carica di Principe inizia non appena il Senato ha formulato la sua volontà.

Art 26) La carica di Principe cessa nell’istante in cui si instaura quella del Principe o organo equipollente (tit. V) successivo.

Art 27) La carica del Principe può altresì cessare prima del termine specificato all’art. 11 se:

  • Il Principe in carica prima di tale termine si laurea
  • Il Principe in carica viene destituito (tit. VI)
  • Il Principe in carica decede o lamenta una deficienza mentale – originaria o acquisita – che lo faccia destituire.

Art 28) Il Principe che cessa della carica mantiene infiniti bollì, a meno che la cessazione avvenga prima dell’acclamazione.

Art 29) Il Principe che cessa di carica laureandosi dopo l’acclamazione ma prima delle Feriae Matricularum dell’anno del suo principato è un cretino.

Art 30) Il Principe inalbera sul suo Goliardo due piume di struzzo: una bianca e una nera (tit.IX). [Up ↑]

TITOLO IV – DELLA BALÌA

Art 31) La Balìa è scelta dal Principe ed eletta dal Senato.

Art 32) I Balioti hanno n bolli +1.

Art 33) I poteri dei Balioti sono quelli derivanti dai loro bolli, subordinati però in ogni caso alla volontà del Principe.

Art 34) La Balìa può essere composta da una minimo di tre ad un massimo di componenti tali che essi siano non più di un quarto del restante popolo goliardico.

Art 35) Può entrare in Balìa chi sia Antianum ed abbia alle spalle almeno un anno di Feriae, o, in casi straordinari, il fagiolo che si sia distinto in maniera assolutamente singolare e tale da far ritenere immeritata la sua non inclusione nella Balìa.

Art 36) La carica del Baliota inizia e termina con quella del Principe.

Art 37) Se il Principe viene destituito la Balìa va incontro alla sorte che per lei stabilisce il Senato.

Art 38) Una volta cessato di carica il Baliota perde i bolli di Balìa ed acquisisce nuovamente quelli specifici del suo anno. Nell’occasione della cessazione della carica (tit. III) è tradizione che il Baliota cessato sottostia simpaticamente all’astio.

Art 39) Il Principe, qualora lo ritenga opportuno, può trombare i propri Balioti in numero non superiore alla metà.

Art 40) I Balioti inalberano nel proprio Goliardo due piume di struzzo di colori da loro scelti con esclusione della combinazione bianco-nere.

Art 41) Il Baliota ha l’obbligo di lavorare come una bestia seguendo i dettami del proprio Principe. [Up ↑]

TITOLO V – DEGLI ORGANI EQUIPOLLENTI

Art 42) In circostanze dei tutto straordinarie (art. 2) il Senato può concludersi con l’elezione di un organo equipollente al Principe, in luogo di quest’ultimo.

Art 43) Qualora vi sia anche un solo aspirante alla carica di Principe che si presenti in assemblea, il Senato ha il dovere di eleggerlo. Nel caso che l’unico aspirante sia manifestamente ed a detta di tutti incapace o inadatto, il Senato può disattendere quanto esposto nel capoverso precedente.

Art 44) Organi equipollenti sono considerati: la “Repubblica”, la “Reggentia”, il “Comitato” e qualunque accozzaglia di goliardi, indipendentemente dal nome scelto, il Senato elegga a capo delle Feriae Matricularum.

Nominasi tradizionalmente “Comitato” l’organo composto per la maggiore o esclusiva parte da fagioli.

Nominasi tradizionalmente “Repubblica” l’organo composto per la maggiore o esclusiva parte da tre bolli.

Nominasi tradizionalmente “Reggenza” l’organo composto da anziani sulla falsariga di una Balìa senza Principe.

Art 45) L’organo equipollente deve essere costituito da almeno quattro persone e non può essere formato da matricole né può contenerne al suo interno.

Art 46) I componenti l’organo equipollente inalberano sul Goliardo due piume di struzzo di colori da loro scelti, ad esclusione della combinazione bianco nero. Tale combinazione bianco-nero, non può essere adottata nemmeno nel cordone.

Art 47) Il mantello (tit. IX) dei componenti un organo equipollente, detto mantellina, deve essere corto, intendendosi con ciò una lunghezza non eccedente la parte inferiore del culo. Il mantello dei componenti un organo equipollente non può presentare il colore bianco nè quello nero.

Art 48) I componenti un organo equipollente hanno infiniti bolli, che vengono perduti con la cessazione della carica. La durata e la cessazione della carica sono le stesse di quella del Principe.

Art 49) I componenti un organo equipollente soggiacciono agli stessi obblighi di Principe e Balia. [Up ↑]

TITOLO VI – DEL SENATO

Art 50) Il Senato è la Suprema Assise Goliardica composta da laureandi, fuoricorso, Principi, membri della Balìa uscente.

Art 51) Al Senato possono assistere i dottori e, dietro richiesta e relativo assenso di chi presiede l’Assise, possono parlare, ma non votare.

Art 52) Il Senatori che non si comportano nelle discussioni secondo le tradizionali regole goliardiche, o arrecano disturbo, possono essere allontanati dall’aula a tempo o per l’intera riunione.

Art 53) Il Senato è presieduto di regola dal Principe uscente. Se questi è assente o laureato il Senato è presieduto dal Senatore presente con più bolli, detto “Senatore Anziano”, da ricercarsi in prima battuta tra eventuali Principi precedenti.

Art 54) Il Senato è convocato su iniziativa del Principe in carica, di candidati Principi, o organi equipollenti. Il Senato è annunciato al goliardi mediante pubblica affissione nel luoghi e con i mezzi tradizionali. Il Goliardo è obbligato a partecipare al Senato o, in mancanza dei requisiti, all’assemblea che lo precede nella quale chi presiede l’assemblea declama gli argomenti da trattare.

Art 55) Il Senato si svolge tradizionalmente presso le ex stanze anatomiche della facoltà di medicina del Laterino. E’ antica consuetudine che chi richiede l’assise paghi una “lauta” mancia al custode.

Art 56) Al Senato ci deve essere da bere.

Art 57) Il contenuto delle discussioni svolte in Senato è segreto.

Art 58) E’ consolidata tradizione che il Senato deliberi all’unanimità su ogni propria decisione, una volta espresse tutte le opinioni. Nelle malaugurate ipotesi che non sia possibile raggiungere un accordo soddisfacente per tutte le parti in lizza il Senato vota a maggioranza dei presenti.

Art 59) Chi ha più bolli in Senato può berciare e sbraitare, chi meno deve limitarsi a parlare ordinatamente e con rispetto.

Art 60) Il Senato ha il potere di eleggere il Principe e destituirlo per gravissime e motivate ragioni. Ha altresì il potere di eleggere la Balìa. I componenti le Balìe però, salvo gravissimi motivi, possono essere destituiti solo dal proprio Principe.

Art 61) Il Senato ha il potere di eleggere eventuali organismi direttivi equipollenti al Principe nel caso che i candidati manchino o siano palesemente inaffidabili. Il Senato può comporre a proprio piacimento l’organismo direttivo equipollente, avendo comunque l’obbligo di nominare un organo i cui membri abbiano eguali poteri tra loro. (vd. tit. V)

Art 62) Il Senato ha anche funzioni di controllo e vigilanza dell’attività goliardica e dell’operato degli organi dal medesimo eletti, il Senato controlla il rispetto delle tradizioni. [Up ↑]

TITOLO VII – DELLE FERIAE MATRICULARUM

Art 63) Si definiscono tradizionalmente Feriae Matricularum i giorni che costituiscono il principale avvenimento goliardico dell’anno in corso.

Art 64) La data delle Feriae Matricularum è decisa dal Principe, così come la loro durata.

Art 65) La durata delle Feriae Matricularum deve essere compatibile con i limiti psico-fisici dell’essere umano.

Art 66) Le attività da svolgersi durante le Feriae Matricularum sono decise dal Principe.

Art 67) All’interno delle Ferìae Matrìcularum devono obbligatoriamente trovare posto le seguenti attività: liberatio scholarum (detta anche “le scuole”), pubblicazione di un numero unico, rappresentazione dell’Operetta.

Art 68) Le Scuole devono essere fatte complessivamente a gruppi dai goliardi, provvisti di un numero apprezzabile di mezzi di locomozione meccanici ad energia fisica, solare, elettrica, chimica, etc.

Art 69) Il Numero Unico deve avere risonanza e diffusione quanto meno cittadina.

Art 70) L’Operetta deve essere in grado di venire rappresentata in uno dei principali teatri cittadini; per consuetudine il teatro comunale dei Rinnovati o dei Rozzi.

Art 71) L’Operetta deve essere recitata da goliardi delle Feriae Matricularum. Essa deve avere testo originale, scritto da goliardi o ex goliardi.

Art 72) Le Feriae Matricularum si aprono privatamente per i goliardi allo scoccare della mezzanotte che dà inizio al primo dei giorni di Feriae Matricularum fissati.

Art 73) Le Feriae Matricularum si aprono ufficialmente con la Carciofata.

Art 74) La Carciofata deve avere luogo intorno al mezzodì del primo giorno di Feriae Matricularum.

Art 75) La Carciofata ha luogo in piazza Tolomei.

Art 76) La Carciofata ha il seguente svolgimento: la madrina o chi per lei (tit. XII) affacciandosi dal balcone recita la tradizionale formula: “In nomine Bacci Tabacci Venerisque dichiaro aperte le Feriae Matricularum 2…”. Il Principe, affacciandosi con la Balia, intona l’Inno e il Gaudeamus per un numero illimitato di volte. Il popolo goliardico in festa tradizionalmente bersaglia Principe e Balia con lancio di carciofi, scagliati più o meno violentemente a seconda degli umori dei goliardi.

Art 77) Per la Carciofata è proibito munirsi di strumenti meccanici atti al lancio dei carciofi.

Art 78) Analogamente alla Carciofata, anche prima dell’inizio dell’Operetta, ma dopo che il pubblico ha preso posto in teatro, il Principe, affacciandosi con la Balla dal palco reale, intona Inno e Gaudeamus, per non più di cento volte.

Art 79) Le Feriae Matricularum si chiudono ufficialmente al termine dell’ultimo canto intonato alla fine dell’Operetta. In questo momento si verifica il passaggio dei bolli. [Up ↑]

TITOLO VIII – DELL’ACCLAMAZIONE

Art 80) Si definisce “Acclamazione” l’assemblea giubilante che si riunisce in Senato per rendere omaggio ai propri Principe e Balìa.

Art 81) Il Principe e la Balìa, eletti con le modalità di cui al titolo VI, vengono presentati all’assemblea da chi dirige la stessa (tit. VI) con le parole: “Nuntio vobis, magnum gaudium, habemus Principem”.

Art 82) Il Principe, seguito dalla Balìa, innalzando il Goliardo corredato con piume, deve intonare per un numero illimitato di volte l’Inno e il Gaudeamus.

Art 83) All’acclamazione i goliardi si devono presentare muniti di Goliardo, privi di mantello.

Art 84) All’acclamazione il Principe e la Balìa per la prima volta presentano il Goliardo con le piume e fino ad allora i colori di Balìa devono restare segreti.

Art 85) All’acclamazione seguono solitamente festeggiamenti e cena. [Up ↑]

TITOLO IX – DEL GOLIARDO E DEL MANTELLO

Art 86) Il Goliardo è il copricapo distintivo dello studente.

Art 87) Il Goliardo è, per consolidata tradizione senese, regalato allo studente “da una donna che gli vuole bene” ad eccezione della propria ragazza. In tal caso è stato riscontrato portare sfortuna inaudita.

Art 88) Il Goliardo degli studenti dell’ateneo senese deve avere la punta tagliata a circa 3/4 dita dalla sommità, in memoria di ciò che in passato fecero i nostri antenati durante la battaglia di Curtatone e Montanara. Sono addetti al taglio suddetto i goliardi anziani ma tradizionalmente tale compito viene demandato al “faseoli” che lo praticano prima dell’Acclamazione, compiendo anche svariati scempi sul copricapo, ormai tacitamente tollerati. E’ consuetudine brindare bevendo vino rosso dal Goliardo appena tagliato.

Art 89) Colori delle facoltà secondo le tradizioni della goliardia senese:

Bleu – Giurisprudenza; Viola – Scienze Politiche; Rosso – Medicina – Psicologia – Odontoiatria; Bianco – Lettere Antiche – Filosofia – Storia – Archeologia; Rosa – Lettere Moderne – Storia dell’Arte – Pedagogia – Scienze delle Comunicazioni; Giallo Ocra – Economia e Commercio -Economia e Banca; Giallo Canarino – Economia Pura; Verde Chiaro – Farmacia e Biologia; Verde Scuro – Geologia – Scienze della Terra – Chimica – Geografia; Nero – Ingegneria – Architettura; Vinaccia – Lingue e Letterature Straniere; Marrone – Agraria; Celeste – Informatica; Avana – Sociologia; Arancio – Teologia – Astronomia – Scienze dello Spazio; Rosso/Blu – Isef.

Art 90) Il Goliardo della matricola, tagliato come esposto nell’articolo 3 del presente titolo, deve essere corredato di cordone semplice di un solo colore e della balzana. Può essere accluso un tappo nel cordone.

Art 91) Il Goliardo del fagiolo può essere corredato di bordino, cordoncino legato, cordone doppio monocolore o bicolore se regalato da Principi o componenti di Balle precedenti, sette ciondoli che non ciondolano.

Art 92) Il Goliardo del tre bolli o servo pastore può essere corredato di quattordici ciondoli che possono ciondolare, una coda di tasso o volpe, cordoncino slegato.

Art 93) Il Goliardo dello studente da quattro bolli in su può essere corredato di un numero di ciondoli uguale al numero dei bolli moltiplicato sette.

Art 94) I ciondoli e gli altri ammennicoli vari devono per tradizione essere applicati dopo la cena del ciondolo (vedi tit. XIII Sulle Cene). I ciondoli regalati dagli anziani hanno un grande valore goliardico e devono essere gelosamente conservati.

Art 95) Il cordone bicolore è prerogativa dei principi, delle Balìe e di coloro ai quali tali cordoni vengono regalati.

Art 96) La matricola non può attaccare niente al cordone ad eccezione dei tappo. Il fagiolo può aggiungere le punte tagliate alle matricole. Da tre bolli in su è libero l’appendimento di ciondoli al cordone.

Art 97) E’ usanza radicata segnare i bolli nel Goliardo con il bordino o altri segni di riconoscimento.

Art 98) Gli anziani sono tenuti a controllare i goliardi e la regolarità degli stessi, con possibilità di staccare i ciondoli o cordoni etc. irregolari ma non di requisirli.

Art 99) Il laureando può applicare sul bordo destro dei Goliardo una frangia di lunghezza non superiore ai trenta centimetri.

Art 100) Il Principe è il solo che deve applicare al Goliardo una piuma di struzzo bianca ed una nera, colori della balzana, con cordone intrecciato di eguali colori.

Art 101) I Balioti devono applicare al Goliardo due piume di diverso colore con cordone intrecciato di uguali colori. I Balioti non dovrebbero usare il bianco o il nero ma ci sono casi in cui sono stati usati con tonalità vicine o simili. Si cerca sempre di evitare il nero o colori eccessivamente simili allo stesso come colore esterno del mantello.

Art 102) Il Principe deve munirsi di mantello lungo di velluto di colore a propria scelta. E’ usanza il bianco o il nero ma se ne ricordano blu, marrone, viola… Al mantello deve essere applicato lo stemma di Balia.

Art 103) La Balìa deve munirsi di mantello lungo di velluto di colore a propria scelta, a cui deve essere applicato lo stemma di Balìa. E’ consuetudine che la piuma esterna contrasti il colore del mantello e la fodera dei mantello sia del medesimo colore della stessa piuma esterna.

Art 104) I mantelli di Principe e Balìa devono rimanere segreti fino all’inaugurazione delle Feriae.

Art 105) A laureandi e fuori corso mai divenuti Principi o Balioti ma distintisi particolarmente nell’attività goliardica, il Principe e la Balìa possono regalare una piuma da applicare sul Goliardo.

Art 106) In caso di vacatio del Principe o della Balia nessuno può inalberare i colori bianco e nero nelle piume e nel mantello. Gli organismi direttivi eletti dal Senato (Comitati, Repubbliche, Reggenze, etc … ) applicano al Goliardo due piume di colori diversi liberamente scelti ed indossano una mantellina corta con lo stemma della balzana.

Art 107) Il Goliardo si porta in tutte le manifestazioni ufficiali della goliardia senese. Il mantello si porta per le Feriae ed in occasioni speciali indicate dal Principi in carica.

Art 108) Il sabato delle Feriae anche i dottori possono portare il mantello.

Art 109) A Siena è vietata la c.d. uccellagione del Goliardo nei confronti anche degli stranieri e degli stranieri tra loro. E’ compito del Goliardo senese che si reca all’estero informare che non riconosce l’uccellagione quale usanza goliardica. [Up ↑]

TITOLO X – DEI CANTI

Art 110) Dicesi Inno delle Feriae Matricularum Senensium:

“Questo è quel lago dove è affogato il Gaspero

l’acqua salata gli ha surrogato il bischero

donne vendetela che la tenete a fa’

viene l’estate e puzza di baccalà, di baccalà

Di canti di gioia di canti d’amore

risuoni la vita mai spenta nel cuore

non cada per essi la nostra virtù (due volte)

Dai lacci sciogliemmo l’avvinto pensiero

ch’or libero spazia nel campi del vero

e sparsa la luce sui popoli fu (due volte)

Ribelli al tiranni di sangue bagnammo

le zolle d’Italia e lieti sposammo

in sacro connubio la patria al saper (due volte)

E noi lei faremo coi petti e coi carmi

superba nell’arti temuta nell’armi

esempio alle genti di forza e saper (due volte)

Di canti di gioia di canti d’amore

risuoni la vita mai spenta nel cuore

non cada per essi la nostra virtù (due volte)”

Art 111) Dicesi Inno della Goliardia Internazionale, riconosciuto dall’Università senese:

“Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus (due volte)

Post jucundam juventutem, post molestam senectutem

nos habebit humus

Ubi sunt quì ante nos, in mundo fuere? (due volte)

Transeas ad superiora abeas ab inferiora

Quos si vis videre

Vita nostra brevis est, brevi finietur (due volte)

Venit mors velociter rapit nos atrociter

nemini parcetur”

Art 112) In presenza del Principe nessuno può intonare detti Inni senza il suo permesso. Possono altresì intonare detti Inni i Balioti, i laureandi ed i fuori corso. Non possono intonare detti Inni tutti gli altri. Ciò comporta gravissima infrazione delle regole da punirsi molto severamente.

Art 113) Possono intonare invece i canti tradizionali della goliardia senese tutti in goliardi avendo rispetto per i bolli caso per caso. Intonare canti in presenza di anziani senza il loro assenso comporta tradizionalmente grave infrazione alle regole da punirsi severamente.

Art 114) E’ dovere dei goliardi conoscere gli Inni ed i canti della goliardia senese. [Up ↑]

TITOLO XI – DELL’ASTIO

Art 115) L’astio è una componente tradizionalmente fondamentale della goliardia senese, che si opera da tempo immemorabile. Esso ha scopi educativi e formativi delle persone e della personalità del Goliardo. Forgia il carattere, forma il rispetto per l’istituzione e per gli anziani, prova l’attaccamento e la convinzione nella goliardia.

Art 116) L’astio tradizionale della goliardia senese è la smutandata nelle vie del centro cittadino, l’ovo, la bevuta, la declamazione sulla colonna di Piazza Tolomei. Ogni altro tipo di astio è consentito purché divertente, educativo e che non provochi lesioni permanenti alla persona. L’astio può essere utilizzato dai più anziani per punire comportamenti irriguardosi o non conformi alla tradizione da parte dei più giovani in termini di bolli.

Art 117) Sono appuntamenti tradizionali dell’astio: “l’astiata” delle matricole e lo “spettacolino” organizzati dai fagioli, protagoniste le matricole dell’anno, le cene, il Nannini, le stanze.

Art 118) Sono asti non permessi:

  • l’astio fisico
  • l’astio economico
  • l’astio contradaiolo
  • l’astio politico
  • l’astio di gelosia
  • l’astio in presenza della fidanzata ufficiale

Art 119) Gli anziani devono limitarsi nell’astio se sono all’estero, durante le Feriae, la Domenica e l’estate.

Art 120) I Goliardi senesi non devono soggiacere all’astio di più anziani goliardi stranieri, né astiare goliardi stranieri più giovani a loro volta. [Up ↑]

TITOLO XII – DELLE USANZE RADICATE

Art 121) Si definiscono usanze radicate, perchè non hanno il requisito della obbligatorietà, alcune manifestazioni della goliardia senese che raccogliamo in ordine sparso qui di seguito:

  • l’apertura delle Feriae con la madrina
  • la festa degli auguri di Natale
  • la festa di carnevale
  • la sfilata per le vie del centro a carnevale
  • gli scherzi goliardici di ogni tipo, in ogni tempo, a chiunque e dovunque
  • la partecipazione o l’invasione a feste più o meno serie
  • il caravanserraglio in Senato
  • la frequentazione di postriboli ed osterie, donne e meretrici
  • il ballo goliardico o ballissimo
  • le corse dei carretti
  • la porchettata
  • la bicchierata
  • la pastasciutta alle stanze con cori
  • le cene della piaccella e relativa piaccella
  • la richiesta di contributi ai dottori
  • la raccolta delle pubblicità per il numero unico
  • la pubblicazione di libri, opuscoli, dischi e musicassette i quinquennali, i decennali, i ventennali etc. con relativi convivi
  • il pranzo dei mantellati
  • la cena con la madrina
  • le sbornie singole o collettive
  • giro del Chianti, mare e montagna [Up ↑]

Art 122) Qualunque manifestazione od occasione in grado di arrecare godimento al goliardi costituisce usanza radicata. [Up ↑]

TITOLO XIII – DELLE CENE

Art 123) Uno dei compiti precipui del Princeps, oltre all’organizzazione delle Feriae Matricularum, è quello di indire durante l’anno numerose cene per i goliardi.

Art 124) Dopo le Feriae Matricularum è obbligatoria l’organizzazione della “cena del Ciondolo” (vedi tit. IX).

Art 125) La comunicazione dello svolgimento di qualsivoglia cena goliardica deve avvenire tramite affissione di un cartello nel luoghi tradizionali (oggi la grata di piazza Tolomei) in cui viene indicata la data dello svolgimento della cena ed il luogo e l’ora del ritrovo. (Per tradizione consolidata il Bar Nannini Conca d’Oro, luogo sacro di ritrovo dei goliardi senesi).

Art 126) Durante lo svolgimento della cena valgono le regole dei bolli (di cui al tit. I); mentre per quanto riguarda l’intonazione dell’Inno vedi tit. X.

Art 127) E’ obbligatorio per chi fa parte delle Feriae Matricularum partecipare alle cene (è esentato solo chi può addurre gravi motivi di salute). A tal proposito chi partecipa alla cena può chiedere di essere esentato dall’astio enologico (“bevi!”) solo con la presentazione di un certificato medico che controindichi assolutamente l’uso dell’alcool. [Up ↑]

TITOLO XIV – DEI RAPPORTI CON GLI ORDINI GOLIARDICI STRANIERI

Art 128) La goliardia senese riconosce gli ordini goliardici delle altre città, se gli pare.

Art 129) L’accoglienza di tali ordini alle manifestazioni delle Feriae Matricularum di Siena è demandata al giudizio del Principe in carica.

Art 130) Qualsiasi delegazione di ordini Goliardici stranieri che partecipi a manifestazioni delle Feriae Matricularum senesi, deve deporre le proprie insegne (mantelli, stendardi etc.). L’unico simbolo distintivo permesso è il Goliardo.

Art 131) Nelle Feriae Matricularum senesi è assolutamente vietata l’”uccellagione”, cioè il furto del Goliardo o di qualunque altro oggetto di natura goliardica. Chiunque la pratichi può essere punito anche fisicamente da colui che la subisce. [Up ↑]

TITOLO XV – DELLE DONNE

Art 132) Le donne sono l’altra metà del mondo; il sogno, il desiderio, il traguardo di ogni uomo e perciò di ogni Goliardo. Nonostante questo: “le donne non fanno le Feriae”.

Art 133) Le donne possono aiutare i goliardi a fare le Feriae in “qualsiasi modo”.

Art 134) La presenza delle donne è assai gradita a tutte le iniziative goliardiche tranne che a quelle interne. E’ proibita la recitazione di donne all’operetta. [Up ↑]

TITOLO XVI – DEI DOTTORI

Art 135) Si definisce dottore colui che abbia conseguito una laurea presso una qualsiasi Università del mondo legalmente riconosciuta.

Art 136) Colui che, dopo il conseguimento di una laurea, si iscrive ad un’altra facoltà, deve essere considerato dottore a tutti gli effetti e come tale non può partecipare alle Feriae Matricularum.

Art 137) Il dottore non ha alcun potere nell’ambito delle Feriae Matricularum, tranne quello di divertirsi e di far divertire gli altri.

Art 138) Il dottore non ha altresì alcun obbligo, anche se, per tradizione consolidata, ha il dovere morale di contribuire finanziariamente allo svolgimento delle Feriae stesse.

Art 139) I dottori che hanno partecipato da studenti alle Feriae Matricularum possono godere di alcuni privilegi: possono assistere allo svolgimento dell’assemblea e del Senato con le limitazioni di cui al tit. VI, partecipare a tutte le iniziative goliardiche e presenziare alle prove dell’Operetta. Il loro atteggiamento deve essere tale da non disturbare il “normale” svolgimento di tutte le iniziative a cui presenziano.

Art 140) I dottori possono tentare di entrare nel teatro gratis al grido di “Avanti Savoia” per assistere all’Operetta dalla fossa, luogo loro appositamente riservato. E’ comunque discrezione del Principe e della Balla non permettere l’entrata ad eventuali infiltrati o a personaggi comunemente ritenuti squallidi e/o particolarmente litigiosi. [Up ↑]

TITOLO XVII – DELLE ASSOCIAZIONI PARAGOLIARDICHE

Art 141) Per tradizione consolidata si definiscono associazioni paragoliardiche quei gruppi di persone che, facendo parte o avendo fatto parte delle Feriae Matricularum, si ritrovano periodicamente in case, feste o attività varie di timbro e spessore goliardico.

Art 142) Ogni associazione (o gruppo) deve avere un proprio nome, un proprio simbolo e, preferibilmente, un responsabile (presidente, governatore etc … ).

Art 143) Non esistono rapporti tra le associazioni paragoliardiche e le Feriae Matricularum: tuttavia, nel caso che vengano organizzate iniziative durante il periodo delle Feriae, è obbligatorio che esse siano stabilite di concerto con il Principe e la Balìa.

Art 144) Al fine di ricordare tali associazioni si riportano di seguito quello che nel corso degli (ultimi) anni si sono distinte per la vivacità delle iniziative prese: Banda Kappa, Gruppo Gallia, La Setta, Gruppo Stufa, Gruppo Atlas, etc… [Up ↑]

TITOLO XVIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art 145) Per tutto quanto non previsto in queste “Leggi della Goliardia Senese” si fa riferimento alla tradizione orale, alle consuetudini ed usanze dell’ateneo e della comunità civica senese ed alle incontrovertibili decisioni dei Senati e dei Principi in carica. [Up ↑]